Statuto del Co.n.al.pa.

 

STATUTO

COORDINAMENTO NAZIONALE ALBERI E PAESAGGIO

 

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

 

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

 

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita l’associazione denominata “Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio – Ente del Terzo Settore”; oppure “Co.N.Al.Pa. – E.T.S.” (di seguito, l’ “Associazione”).

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.

L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

 

Articolo 2) Sede

L’Associazione ha sede in Loreto Aprutino (PE).

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

L’Associazione è un’organizzazione apartitica e persegue la tutela e la valorizzazione degli ambienti naturali, alberi monumentali, foreste, boschi, giardini storici e altri beni storico artistici nonché del paesaggio storico, culturale e naturale.

Il Coordinamento persegue detti obiettivi senza fini di lucro, anche con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale riportate nel presente Statuto anche mediante forme di collaborazione con le Istituzioni comunitarie, nazionali, regionali e locali o attraverso la realizzazione di una rete nazionale di tecnici, professionisti, cittadini, associazioni e comitati.

Alla base della filosofia del Coordinamento c’è il connubio tra scienza, arte, bellezza e natura per migliorare l’esistenza degli esseri umani e allontanarli dall’abbrutimento e dal degrado culturale e psicofisico e promuovere un ambiente salubre che possa essere cornice idilliaca per la vita dell’uomo contemporaneo.

Articolo 4) Oggetto

Il “Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio” opera nei seguenti settori:

  1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché’ alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) del D Lgs 117/17;
  2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del D Lgs 117/17;
  3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come disciplinato dall’articolo 5, comma 1, lettera f) del D Lgs 117/17.

 

Per la realizzazione delle attività sopra indicate, l’Associazione si pone le seguenti finalità:

  1. diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto della Natura e dei suoi equilibri;
  2. diffondere e favorire la conoscenza del paesaggio italiano come unicum nel panorama europeo e mondiale dove si fondono storia, cultura, arte e natura;
  3. promuovere la riscoperta, la valorizzazione e il restauro del giardino come luogo in cui si uniscono arte, cultura, poesia, bellezza e naturalità;
  4. diffondere e favorire la conoscenza e la riscoperta della cultura dell’albero come protagonista assoluto della vita umana e della riforestazione, simbolo della pace, della bellezza, della conoscenza e dell’unione tra Divino e Umanità;
  5. difendere la biodiversità nelle sue varie forme quale valore naturale, solidale, economico, sociale e culturale;
  6. diffondere la tutela dell’ambiente ai massimi livelli in quanto un ambiente sano equivale a salute sana ed eccellente qualità della vita per gli esseri umani;
  7. impegnarsi nella valorizzazione e gestione di aree verdi urbane e suburbane, parchi e giardini storici, aree protette, beni culturali, presidi riconosciuti dalla medesima associazione, tutelando le specie viventi e progettando una seria programmazione per ogni intervento sull’ambiente e sul territorio;
  8. combattere l’inquinamento promuovendo il progetto delle “Città Verdi”, vero baluardo contro le malattie e l’abbruttimento dell’uomo;
  9. favorire la naturalità promuovendo l’importanza e la necessità degli alberi nel territorio;
  10. promuovere la partecipazione della popolazione, delle scuole di ogni ordine e grado, dei giovani e degli anziani sui temi ambientali e culturali relativi al paesaggio italiano, ai giardini, all’ambiente e agli alberi;
  11. promuovere attività sociali, culturali e per la salvaguardia della natura;
  12. promuovere una gestione intelligente delle risorse paesaggistiche italiane al fine di incrementare un turismo della bellezza, rispettoso di arte e ambiente;
  13. promuovere e diffondere la valorizzazione e tutela degli alberi monumentali, dei boschi sacri, di quelli d’arte e di quelli vetusti quali custodi e guardiani della memoria storica di un intero popolo;
  14. promuovere e diffondere la valorizzazione e tutela delle foreste e dei boschi come protagonisti fondamentali nella lotta al cambiamento climatico e al consumo del territorio;
  15. promuovere il restauro del paesaggio anche per la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso alberi e arbusti, anche con l’ausilio dell’ingegneria naturalistica, per la riqualificazione di aree degradate;
  16. promuovere attività di rinaturalizzazione e tutela di zone ecotonali, delle spiagge, dei fiumi e dei laghi;
  17. sviluppare, avvalendosi della collaborazione di professionisti qualificati, personalità illustri, enti, istituzioni e realtà economico-sociali nuove proposte e progetti per l’ambiente, promuovendo attività scientifico-culturali di carattere informativo e formativo, con interventi mirati alla tutela e valorizzazione del territorio e dei beni storico-ambientali;
  18. attraverso il mondo della scienza e della cultura, impegnarsi nella promozione di una diffusa educazione ambientale che deve entrare primariamente nelle famiglie e nelle scuole e che deve essere recepita da tutti i cittadini, veri protagonisti e vittime innocenti di tanti scempi ambientali;
  19. formare una coscienza civile, sociale ecologista e solidale.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti di interesse generale sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva. Le sopradette attività sono realizzate, ove necessario, mediante l’applicazione di regolamenti interni.

L’Associazione potrà, ai sensi dell’art. 6 del CTS, esercitare attività strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate a condizione che, indipendentemente dal loro oggetto, siano esercitate dall’ente per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo e nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Titolo II – Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

Tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità dell’Associazione, possono diventare associati, che si articolano nelle seguenti categorie:

  1. FONDATORI, che hanno promosso e sottoscritto la costituzione della presente associazione e che si riconoscono in essa;
  2. ONORARI O BENEMERITI, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea Nazionale o, in alternativa, dal Consiglio Direttivo Nazionale, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione;
  3. ORDINARI, le persone fisiche o giuridiche che prestano la loro attività gratuitamente, sostengono l’attività sociale attraverso la propria attività e/o le proprie risorse economiche anche apportando capitale non remunerato. I soci ordinari verranno ammessi secondo i criteri previsti dal successivo articolo 10;
  4. SOSTENITORI: sono coloro che, condividendo finalità e scopi, contribuiscono in modo rilevante al sostentamento dell’Associazione.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto; l’esercizio del diritto di voto, per i soci minorenni, viene esercitato in Assemblea da chi esercita su di loro la potestà genitoriale. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per decesso, esclusione, recesso, decadenza, per danni morali e materiali all’Associazione. Il decesso dell’Associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Articolo 8) Pluralità degli Associati

L’Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell’Associazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. In ogni caso, per le sue attività di volontariato non avrà diritto ad alcun compenso.

Tutti gli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:

  1. ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
  3. a versare la quota associativa;
  4. a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti gli associati hanno diritto:

  1. a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
  2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

Diventano Associati ordinari coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale e che abbiano versato la quota, ove annualmente stabilita dallo stesso Organo. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Il Collegio dei Probiviri decide, sentito l’interessato e, se necessario, il Consiglio Direttivo Nazionale, sui ricorsi presentati contro eventuali rifiuti di domande di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l’adesione all’Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso dell’Associato

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.  Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all’Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l’Associato che recede è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta per l’esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso e non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 12) Esclusione e decadenza dell’Associato

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’Associato:

  1. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione; per indegnità;
  4. per altro grave motivo.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed, in via d’urgenza, dal Consiglio Direttivo; qualora l’Associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il Collegio dei Probiviri decide, sentito l’interessato e, se necessario, il Consiglio Direttivo Nazionale, sui ricorsi presentati contro eventuali provvedimenti di esclusione.

L’Associato del quale sia stata deliberata l’esclusione è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta sia per l’esercizio nel corso del quale l’esclusione è deliberata sia per l’eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione e non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Titolo III – Patrimonio ed entrate

 

Articolo 13) Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito:

  • dai beni di proprietà dell’associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Articolo 14) Entrate

L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

  1. le quote di iscrizione, sociali e di contribuzione;
  2. gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  3. le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  4. i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;
  5. gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività dell’Associazione;
  6. gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
  7. i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell’Associazione;
  8. ogni altra entrata conseguita dall’Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

L’assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all’Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Iniziale”).

Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo e non sono rivalutabili, né trasmissibili. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

 

Articolo 16) Raccolta fondi

L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.

 

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato all’Associazione, non è ripetibile dall’Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associato dall’Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell’Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività dell’Associazione diverso dai diritti di partecipazione all’Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione si incrementa:

  1. per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  2. per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  3. per effetto di acquisti compiuti dall’Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  4. per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell’Associazione;
  5. per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell’Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente dell’Associazione.

Articolo 19) Divieto di distribuzione

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 20) Patrimoni destinati a uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

 

 

Titolo IV – Organizzazione

 

Articolo 21) Organi

Sono organi dell’Associazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):

  1. l’Assemblea degli Associati (d’ora innanzi, la “Assemblea”);
  2. il Consiglio Direttivo Nazionale;
  3. il Presidente Nazionale, due Vice – Presidenti Nazionali ed il Presidente Nazionale Onorario;
  4. il Collegio dei Probiviri:
  5. l’Organo di Controllo;
  6. il Collegio dei Revisori;
  7. il Comitato Scientifico Nazionale;

 

L’elezione degli Organi, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all’elettorato attivo e passivo.

 

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di Presidente Onorario, dei membri del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Probiviri e del Presidente del Comitato Scientifico sono incompatibili con quelle politiche e con quelle esecutive di partito.

 

La partecipazione agli organi sociali, ad eccezione dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori, sia a livello nazionale che regionale e l’esercizio di funzioni dirigenziali, sia a livello nazionale che regionale sono gratuiti; non danno diritto ad alcun compenso o guadagno, ma solo al rimborso delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni, nei limiti che potranno essere determinati con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Sezione I – Assemblea degli Associati

 

Articolo 22) Principi generali

 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all’Assemblea.

L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L’Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

 

 

 

Articolo 23) Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e di quello preventivo dell’esercizio in corso.

 

L’Assemblea inoltre:

  1. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  2. nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
  3. nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
  4. nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
  5. delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto;
  7. approva ogni regolamento fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all’approvazione del Consiglio Direttivo ed in particolare, i regolamenti regionali e locali la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Assemblea;
  8. delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;
  9. delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile;
  10. delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

 

Articolo 24) Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o dalla maggioranza del CDA oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso telematico all’indirizzo di posta elettronica ordinario comunicato dal socio all’atto dell’iscrizione all’Associazione da recapitarsi agli associati almeno sette giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide ed atte a deliberare le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

 

Articolo 25) Presidenza dell’Assemblea

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute da un Presidente eletto a maggioranza tra gli Associati presenti ed è assistito da un Segretario.

Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell’adunanza, che il Presidente dell’assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

 

Articolo 26) Deliberazioni dell’Assemblea

 

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

L’adunanza di seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto a un voto e può conferire delega scritta di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell’Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell’Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe, qualora il numero degli associati sia inferiore a cinquecento e non più di cinque deleghe in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto sono assunte con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l’Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

 

Sezione II – Consiglio Direttivo

 

Articolo 27) Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione.

L’organo di amministrazione, che si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale, è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Compie tutti gli atti che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Al Consiglio Direttivo compete di:

  1. nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario ed eventualmente, un Tesoriere e disporne la revoca;
  2. gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;
  3. compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la stipula di convenzioni o protocolli d’intesa o la realizzazione di progetti o campagne di promozione;
  4. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati;
  6. deliberare in ordine all’esclusione degli Associati;
  7. deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo Comune;
  8. svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione;
  9. redigere o modificare i regolamenti interni dell’Associazione;
  10. nominare un Tesoriere, avente esperienza amministrativa, tecnico/contabile, e disporne la revoca.

 

Articolo 28) Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina da un numero massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, i due Vice Presidente ed il Segretario.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni aventi titoli, pubblicazioni e altre attività comprovanti l’onorabilità, la competenza e l’elevato interesse riguardanti le materie ed i fini dell’associazione Conalpa o di comprovata onorabilità e competenze gestionali e finanziarie nell’associazionismo del terzo settore.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

 

Articolo 29) Durata della carica

Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.

Il componente del CDA può decadere per giusta causa, per dimissioni o per causa di morte.

 

Articolo 30) Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato, di regola, due volte l’anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta della maggioranza dei consiglieri oppure almeno uno dei probiviri ne faccia richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche mediante avviso telematico all’indirizzo di posta elettronica ordinario comunicato dal socio all’atto dell’iscrizione all’Associazione, a tutti i Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo, da recapitarsi almeno sette giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima. In esse deve essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Competono, inoltre, al segretario: il disbrigo delle questioni correnti, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, la cura e la conservazione della corrispondenza dell’Associazione. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

L’ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

 

Articolo 31) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vie Presidente Anziano.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dall’Art. 27 del CTS.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.

 

Articolo 32) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art. 28, CTS.

 

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Presidente Onorario

 

Articolo 33) Presidente e Vice Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

  1. effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
  2. verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
  3. convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
  4. predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
  5. rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
  6. attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell’Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza del Presidente o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d’età.

I due Vice Presidenti Nazionali, rappresentano l’Associazione Nazionale in tutti i casi in cui il Presidente Nazionale sia impossibilitato a farlo con apposita delega dal Presidente stesso. In caso di presenza di entrambi la rappresentanza è demandata al Vice Presidente Nazionale Anziano.

 

Articolo 34) Presidente Nazionale Onorario

Il Presidente Nazionale Onorario è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i soci onorari ovvero tra i soci che meglio rappresentano la continuità e la specificità delle finalità e degli indirizzi culturali dell’associazione; egli partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, con voto consultivo.

 

Sezione IV – Collegio dei Probiviri, Organo di Controllo e Revisione Legale

 

Art. 35 Collegio dei Probiviri

 

Il Collegio dei Probiviri è istituito dall’Assemblea su impulso del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri, eletti dall’Assemblea fra i soci per la durata di sette anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell’Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al consiglio direttivo o all’assemblea.

Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

 

Articolo 36) Organo di Controllo

L’Organo di Controllo è nominato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Nazionale; fatte salve le disposizioni di cui all’art. 2397 del Codice civile, è composto da tre membri effettivi scelti tra gli iscritti all’albo dei Revisori legali. L’Organo di Controllo elegge al proprio interno il proprio Presidente.

I membri durano in carica tre anni e sono rinnovabili per altri due mandati, salvo dimissioni o revoca da parte dell’Assemblea; scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell’Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’Organo è stato ricostituito secondo le procedure del presente articolo.

L’Organo di Controllo svolge compiti di controllo sull’osservanza della legge, dello Statuto e di tutti i regolamenti vigenti in Associazione, sull’assetto amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo corretto funzionamento nei termini e con i poteri previsti dagli art. 30 e 31 del CTS e dal Codice civile.

All’Organo di Controllo è demandata la revisione legale dei conti nonché la vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del CTS.

L’Organo di Controllo è tenuto a rendicontare la propria attività annualmente in modo contestuale ad una relazione al bilancio che deve essere messa a disposizione dei soci insieme al bilancio consuntivo prima dell’approvazione da parte dell’Assemblea.

 

Articolo 37) Revisione legale dei conti

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali, al verificarsi dei limiti e delle condizioni stabilite dall’Art. 31 del CTS.

La sua nomina compete all’Assemblea e dura in carica per tre anni.

 

Articolo 38) Responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale

La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall’art. 28, CTS.

 

Articolo 39) Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo dell’associazione, i cui membri vengono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è presieduto da un proprio Presidente, nominato direttamente dal Consiglio Direttivo Nazionale, che partecipa alle riunioni indette dal Consiglio Direttivo con presenza consultiva. Fermo quanto sopra esposto il Consiglio Direttivo Nazionale, in qualsiasi momento, si potrà avvalere del Comitato Scientifico Nazionale, in base alla disponibilità dei vari componenti ed in base alla particolare materia e/o problematica da trattare. Il Comitato Scientifico Nazionale è proposto all’ analisi programmazione e gestione, di progetti culturali e/o ambientali ed è formato da professionisti e tecnici esperti, anche non iscritti.

 

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

 

Articolo 40) Esercizi associativi

L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

 

Articolo 41) Bilancio d’esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 42) Bilancio sociale

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 43) Scritture contabili

L’Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

 

Articolo 44) Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l’Associazione tiene:

  1. il Libro degli Associati;
  2. il Registro dei Volontari;
  3. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  5. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
  6. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.

 

Titolo VI – Articolazioni territoriali

Articolo 45) Sezioni locali e Consigli regionali

Le Sezioni locali ed i Consigli regionali sono costituiti con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale e possono essere revocate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Sezioni locali ed i Consigli regionali operano sulla base di regolamenti approvati dai rispettivi Consigli direttivi, che dovranno recepire le finalità e le modalità organizzative definite dallo Statuto dell’Associazione e dal regolamento-tipo deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Sezioni e i Consigli regionali realizzano, nell’ambito territoriale di competenza, le finalità statutarie dell’Associazione e partecipano, in sede nazionale, alle scelte di politica culturale.

I Consigli regionali, che costituiscono organo di coordinamento territoriale delle Sezioni locali, attuano altresì i programmi nazionali nelle realtà regionali ed hanno il compito di mantenere i rapporti con le istituzioni e le realtà sociali della regione.

Il Presidente può delegare i Presidenti dei Consigli regionali e delle Sezioni locali a stare in giudizio nelle sedi giurisdizionali per conto dell’Associazione. Su delega espressa del Presidente Nazionale essi potranno, inoltre, aprire conti correnti bancari e postali fermo restando il diritto di monitoraggio.

Le norme che regolano l’istituzione, il funzionamento ed il rapporto con gli organi centrali sono regolati da appositi regolamenti.

 

Titolo VII – Estinzione e scioglimento

 

Articolo 46) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Il parere dell’Ufficio del RUNTS è reso entro 30 giorni, decorsi i quali tale parere si intende reso positivamente (silenzio assenso). Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

 

 

Registrazione in esenzione di imposta di registro ai sensi dell’art.82, comma III, del Codice del Terzo Settore ed esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.82, comma V, del Codice del Terzo Settore.”

 

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